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	<title>Casa Help &#187; Normativa e leggi</title>
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		<title>Alcuni consigli per difendersi dal telemarketing</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ti sei appena messo a tavola e squilla il telefono. Un classico. &#8220;Salve, parlo con la padrona di casa? Le telefono per proporle&#8230;&#8221;. Tipicamente a questo punto si riaggancia, ma dando un po&#8217; di corda in più alla voce al telefono ci si può sentir snocciolare una vastissima gamma di offerte imperdibili: olio, vino, mobili, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1318" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.casahelp.com/gestione-manutenzione/alcuni-consigli-per-difendersi-dal-telemarketing/attachment/telemarketing-home/" rel="attachment wp-att-1318"><img class="size-full wp-image-1318 " src="http://www.casahelp.com/files/2011/10/telemarketing-home.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">by rocketace</p></div>
<p style="text-align: justify">Ti sei appena messo a tavola e <strong>squilla il telefono</strong>. Un classico. <em>&#8220;Salve, parlo con la padrona di casa? Le telefono per proporle&#8230;&#8221;.</em> Tipicamente a questo punto si riaggancia, ma dando un po&#8217; di corda in più alla voce al telefono ci si può sentir snocciolare una vastissima gamma di <strong>offerte imperdibili</strong>: olio, vino, mobili, tariffe telefoniche, donazioni, e chi più ne ha più ne metta.</p>
<p style="text-align: justify">I più cortesi si limitano a <strong>declinare l&#8217;offerta</strong>, i più creativi mettono in scena veri e propri <strong>scherzi telefonici</strong> per il malcapitato operatore del <em>call center</em>. Sta di fatto, però, che le <a title="Telemarketing in azienda: come farlo e come difendersi" href="http://www.prontoazienda.com/imprenditoria-online/telemarketing-in-azienda-come-farlo-e-come-difendersi/" target="_blank"><strong>operazioni di telemarketing</strong></a> vengono percepite dalla maggior parte degli utenti come <strong>seccature</strong>, per non dire proprio delle <strong>molestie</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come difendersi da questo tipo di azioni commerciali?</strong> In primo luogo, se il nostro numero di utenza compare negli elenchi telefonici abbiamo implicitamente aperto la porta agli scocciatori. A partire dal <strong>1 febbraio 2011</strong>, infatti, ogni numero registrato può finire nei <em>database</em> delle aziende senza commettere alcuna violazione della <em>privacy</em>, a meno che l&#8217;utente non <strong>dichiari di non voler essere contattato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1317"></span>Questa dichiarazione deve essere fatta al <a title="Vai al sito del Registro" href="http://www.registrodelleopposizioni.it/" target="_blank"><strong>Registro delle Opposizioni</strong></a>. Si può <a title="Vai alla pagina d'iscrizione" href="http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/iscrizione" target="_blank">iscrivere</a> il proprio numero direttamente <strong>online</strong> sul sito, oppure tramite <strong>raccomandata A/R</strong> o chiamando il numero verde <strong>800 265265</strong>. La chiamata può essere effettuata esclusivamente dal numero in questione, altrimenti la dichiarazione risulta nulla (la linea suonerà occupata).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Entro 24 ore</strong> dalla richiesta il numero risulta iscritto al registro. Ci sono però molte <strong>perplessità sull&#8217;efficacia</strong> di questo strumento. Alcune fondazioni dei consumatori, tra cui Aduc, hanno denunciato come in realtà questo provvedimento tuteli <strong>solo i dati tratti dagli elenchi telefonici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La <a title="Vai al sito della Fondazione" href="http://www.fub.it/" target="_blank"><strong>Fondazione Ugo Bordoni</strong></a> (FUB) è l&#8217;ente di ricerca scelto dal <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong> per gestire il registro. Si impegna a fornire alle aziende che ne fanno richiesta <strong>liste di utenze</strong> che non si sono dichiarate contrarie a ricevere offerte telefoniche a scopi pubblicitari. Questi elenchi sono scremati in base alle iscrizioni al registro e hanno una <strong>validità di 15 giorni</strong>. Passato tale periodo, l&#8217;azienda dovrà ripetere la procedura, per avere una lista di numeri sempre aggiornata.</p>
<p style="text-align: justify">Di conseguenza, in teoria, i tedio per gli utenti dovrebbe <strong>cessare entro 15 giorni dall&#8217;iscrizione al registro</strong>. In realtà, nella maggior parte dei casi, <strong>le telefonate continuano</strong>. Allora, invece di riagganciare automaticamente a ogni chiamata o lanciare anatemi, dobbiamo dichiarare all&#8217;operatore la nostra ferma <strong>volontà di essere cancellati</strong> dai loro elenchi.</p>
<p style="text-align: justify">Qualora questa richiesta non fosse rispettata, la prima cosa da fare è <strong>inviare una raccomandata A/R all&#8217;azienda</strong> per chiedere formalmente la cancellazione. Se anche questa strada non dovesse procurare la pace sperata, possiamo rivolgerci al <strong>Garante della privacy</strong>, forti di una prova cartacea quale è la raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify">Allora, forse, potremo <strong>cenare in santa pace</strong>.</p>
<p><img style="cursor: pointer;padding: 2px" src="image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8%2F9hAAAB30lEQVQ4EZVTSy8DURT%2BZjpm6GhL0pKQphYeCZF4hIVEWLDowsaCxMJC8AP8AMI%2FsBQWFhKPxMpGbIgFK6vWe0WoRVOPPihth3vmTm%2FTUuEs7r3zzfnO950zdySw6Nz6%2FKT9v3EyIknSX8idHiZSBRzcA1fP%2BTK%2FFiDiXBdQo%2BdI%2Fp00wklFALI4FRxm2oCl%2FnwypXS7E8gYGZH9YwFSHWvgOUehd0zsPYJ2CqcqI5lK8pdszXmxICIP1fGHueMXLAcS0BQNTW4bemqAu1gGhmElsy2vAKkWkl12F3RNR2UpJwUjKSisYDZEC44SYKqFw2SXlLNkQvuZ%2Bn3cwFkkzYppkCWeKwqQMhWhWAly26RMQV%2BhsQLYvXmHqqgwIMOwbo5ooa%2FWzDUXFxuUXmp5ZgjNhWLjIg67Wo50sRnwNGC%2Bx4mnwxQ%2BmMp0M7tEHjY8Zv%2BU9V%2FtUmG5N9OFg1CCJxJKn2p1IDcowm6jbHiygnaPzXRw%2FgRQF2IG69dAlCSLhNehYKpVx2Iv4PcBUuEQ6Y5P7mdMm1Qj%2BmFg8%2BoVg9thE%2FM6bBiu1zC%2B94a1ixSyv5%2B0cDmaJxtP6jh%2FaADtii0Nt%2BMR3sqQwJxlMXT4AswBp5lGCosU6eIbPNu0KX0BMmqe8Db%2Bbr8AAAAASUVORK5CYII%3D" alt="" /></p>
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		<title>Agevolazioni prima casa: ecco i requisiti</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto e affitto]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; &#160; La casa è riconosciuta nel nostro ordinamento come un diritto fondamentale dell&#8217;uomo. Per l&#8217;acquisto della prima casa lo Stato prevede una serie di facilitazioni, come l&#8217;aliquota ridotta per l&#8217;imposta di registro e la misura forfaittaria di imposte ipotecarie e catastali. Per prima casa si intende la dimora abituale del contribuente o di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<div id="attachment_1081" class="wp-caption aligncenter" style="width: 420px"><a rel="attachment wp-att-1081" href="http://www.casahelp.com/acquisto-e-affitto/agevolazioni-prima-casa-ecco-i-requisiti/attachment/prima_casa/"><img class="size-full wp-image-1081  " src="http://www.casahelp.com/files/2011/03/prima_casa.jpg" alt="" width="410" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">by _ambrown</p></div>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La casa è riconosciuta nel nostro ordinamento come un diritto fondamentale dell&#8217;uomo. Per l&#8217;acquisto della prima casa lo Stato prevede una serie di facilitazioni, come l&#8217;aliquota ridotta per l&#8217;<strong>imposta di registro</strong> e la misura <em>forfaittaria</em> di <strong>imposte ipotecarie e catastali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per <strong><em>prima casa</em></strong> si intende la dimora abituale del contribuente o di un suo familiare fino al secondo grado di parentela, compresi i coniugi separati, ma non divorziati. Lo sconto fiscale vale anche per l&#8217;acquisto di <strong>pertinenze </strong>C/2 (cantina o soffitta), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoia), il limite di una sola pertinenza per ciascuna categorie catastali.</p>
<p style="text-align: justify">Controlliamo insieme quali sono i <strong>requisiti </strong>per accedere alle <strong>agevolazioni fiscali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify"><span id="more-1076"></span>L&#8217;abitazione</h2>
<ul style="text-align: justify">
<li>non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal <a title="Leggi le caratteristiche delle abitazioni di lusso" href="http://www.oict.polito.it/documenti/FISCO_3.pdf" target="_blank">Decreto Ministeriale 2 agosto 1969</a>, mentre non è rilevante la categoria catastale</li>
<li>deve essere ubicata nel Comune dove l&#8217;acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall&#8217; acquisto, oppure nel Comune in cui l&#8217;acquirente svolge la propria attività</li>
<li>se l&#8217;acquirente si è trasferito all&#8217;estero per lavoro, l&#8217; immobile deve essere situato nel Comune dove ha sede o esercita l&#8217;attività l&#8217;azienda da cui dipende</li>
<li>l&#8217;immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l&#8217;acquirente è cittadino italiano residente all&#8217;estero (iscritto all&#8217;AIRE, anagrafe degli italiani residenti all’estero)</li>
<li>per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l&#8217;immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant&#8217;è che può essere acquistata con le agevolazioni prima casa anche un&#8217;abitazione affittata o da affittare dopo l&#8217;acquisto.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">Acquisto da privato</h2>
<p style="text-align: justify">Se il venditore dell&#8217;immobile è un privato non soggetto a Iva, si applica:</p>
<ul>
<li>l&#8217;imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato</li>
<li>le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Gli  atti di compravendita di immobili a uso abitativo e relative  pertinenze, stipulati fra privati o fra un privato e un&#8217;impresa non  costruttrice, devono obbligatoriamente contenere:</p>
<ul>
<li>il prezzo realmente pagato</li>
<li>il valore catastale dell&#8217;immobile (su cui vengono calcolate le imposte di registro e  ipotecarie-catastali)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;atto notarile deve essere fatta  esplicita richiesta di pagare le imposte sulla base del valore  catastale.</p>
<h2 style="text-align: justify">Acquisto da impresa</h2>
<p style="text-align: justify">Chi  acquista casa da impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 4  anni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà pagare:</p>
<ul>
<li>l&#8217;Iva ridotta al 4% (invece che del 10%)</li>
<li>le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">In  tal caso, la legge impone che nel rogito notarile venga inscritto  l&#8217;<strong>esatto prezzo pattuito</strong> e che devono essere riportati le <strong>modalità di  pagamento</strong> (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati  identificativi e le modalità di pagamento dell&#8217;agente immobiliare  eventualmente utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify">Qualora la vendita venga effettuata da  impresa non costruttrice, oppure costruttrice o ristrutturatrice, e la  cessione avviene dopo 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori, per la  compravendita sono dovute:</p>
<ul>
<li>l&#8217;imposta di registro con aliquota del 3%</li>
<li> le imposte ipotecaria e catastale di 168 euro ciascuna.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">L&#8217;acquirente</h2>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;<a title="Rogito e pagamenti in nero" href="http://www.casahelp.com/acquisto-e-affitto/rogito-e-pagamenti-in-nero/">atto di compravendita</a> l&#8217;acquirente deve dichiarare:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un&#8217;altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;acquisto agevolato</li>
<li>di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa</li>
<li>di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall&#8217;acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l&#8217;immobile da acquistare, qualora già non vi risieda (è escluso il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">Perdita delle agevolazioni</h2>
<p style="text-align: justify">L&#8217;acquirente perde il diritto a usufruire delle agevolazioni prima casa se:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>le dichiarazioni previste dalla legge nell&#8217;atto di acquisto sono false</li>
<li>non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;acquisto</li>
<li>vende o dona l&#8217;abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Qualora decadessero le agevolazioni, l&#8217;acquirente dovrà corrispondere, al netto di quanto già versato:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il residuo del 4% di imposta di registro (o del 6% di Iva)</li>
<li>l&#8217;imposta ipotecaria del 2%</li>
<li>l&#8217;imposta catastale dell&#8217;1%</li>
<li>una soprattassa del 30%</li>
<li>interessi legali dal 2,5 al 1,5% (decrescente in base all&#8217;anno d&#8217;acquisto)</li>
<li>interessi di mora</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il contribuente può sanare il <strong>debito </strong>con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell&#8217;avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta a un quarto.</p>
<p style="text-align: justify">Per la vendita della casa entro 5 anni dall&#8217;acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l&#8217;applicazione delle aliquote ordinarie e alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l&#8217;immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell&#8217;abitazione.</p>
<h2 style="text-align: justify">Accertamenti</h2>
<p style="text-align: justify">L&#8217;<strong>Ufficio  delle Entrate</strong> competente per territorio può esercitare  l&#8217;azione di  controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti entro  il termine  massimo di tre anni. Il periodo si calcola a partire dallo  scadere del  termine previsto per soddisfare le richieste stabilite  dalla legge:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>dalla data dell&#8217;atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti</li>
<li>dallo  scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento  della  residenza nel nuovo comune se al momento dell&#8217;acquisto si abitava  in  altra località</li>
<li>dalla data di cambio di residenza per la vendita   della casa entro cinque anni dall&#8217;acquisto, senza ricomprarne un&#8217;altra   nei dodici mesi successivi.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">I nuovi beneficiari</h2>
<p style="text-align: justify">La <a title="leggi il testo della circolare su www.dossier.net" href="http://www.dossier.net/primacasa/norme/c20010103.htm" target="_blank">Circolare n. 19/2001</a>, indica come nuovi beneficiari delle agevolazioni fiscali:</p>
<ul>
<li>chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un&#8217; impresa prima del 22 maggio 1993 con l&#8217; Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993. In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell&#8217;immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto;</li>
<li>chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l&#8217;antecedente prima casa da un&#8217; impresa, anche prima del 22 maggio 1993. Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell&#8217;immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l&#8217;acquisto della prima casa;</li>
<li>chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con Iva ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto;</li>
<li>chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all&#8217; imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all&#8217;unico immobile interessato;</li>
<li>chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota;</li>
<li>chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare &#8220;di lusso&#8221;;</li>
<li>chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l&#8217;abbia acquistata con i benefici prima casa. Il credito d&#8217; imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l&#8217;imponibile da tassare;</li>
<li>chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l&#8217;effettiva destinazione.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">Le agevolazioni mutuo prima casa</h2>
<p style="text-align: justify">In base al <a title="leggi il decreto completo su www.dossier.net" href="http://www.dossier.net/primacasa/norme/regolamento-17-12-2010.htm" target="_blank">Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256</a> è in vigore il <strong>Regolamento del Fondo per l&#8217;accesso al credito</strong> per l&#8217;acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.</p>
<p>I requisiti indispensabili alla data di presentazione della domanda di mutuo sono:</p>
<ul>
<li>età del mutuatario inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate)</li>
<li>un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, rilevato dall&#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</li>
<li>non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</li>
<li>il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.</li>
<li>l&#8217;immobile da acquistare non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li>
<li>l&#8217;abitazione non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify"><em>Fonte: www.dossier.net</em></p>
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		<title>Ecoincentivi 2010: nuovi fondi per cucine ed elettrodomestici</title>
		<link>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/ecoincentivi-2010-nuovi-fondi-per-cucine-ed-elettrodomestici/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e risparmio energetico]]></category>
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		<description><![CDATA[Ripartono gli incentivi per l’acquisto di cucine, motorini, ma anche elettrodomestici con una elevata efficienza energetica. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha firmato un decreto che storna i finanziamenti che non sono stati utilizzati nel provvedimento legislativo precedente. Molte richieste, infatti, sono state presentate, ma non perfezionate nei termini previsti. Questi fondi, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1002" href="http://www.casahelp.com/?attachment_id=1002"><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" src="http://www.casahelp.com/files/2010/11/cucina7.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><strong>Ripartono gli incentivi</strong> per l’acquisto di cucine, <a title="Dal 3 novembre ripartono gli ecoincentivi" href="http://www.pianeta.it/pianeta-news/normativa/dal-3-novembre-ripartono-gli-ecoincentivi/" target="_blank">motorini</a>, ma anche elettrodomestici con una elevata efficienza energetica. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, ha firmato un <strong>decreto </strong>che storna i finanziamenti che non sono stati utilizzati nel provvedimento legislativo precedente.</p>
<p>Molte richieste, infatti, sono state presentate, ma non perfezionate nei termini previsti. Questi fondi, che ammontano a <strong>110 milioni di euro </strong>circa, serviranno a rendere nuovamente disponibili sconti per i settori che hanno già esaurito i finanziamenti stanziati.</p>
<p>Dal <strong>3 novembre</strong>, i cittadini potranno nuovamente fare domanda per accedere agli incentivi per l’<strong>acquisto di beni</strong> come cucine componibili, elettrodomestici di classe energetica superiore e abitazioni ad alta efficienza energetica.</p>
<p>Rimangono invariate le modalità di <strong><a title="Incentivi fiscali 2010" href="http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/incentivi-fiscali-2010-riduzioni-per-cucine-ed-elettrodomestici/" target="_self">richiesta degli incentivi</a></strong> e così pure i <strong>canali informativi</strong> della campagna ecoincentivi, come il <a title="Vai al sito ufficiale" href="http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it" target="_blank">sito ministeriale</a>, il sito di <a title="vai al sito di Poste Italiane" href="www.poste.it" target="_blank">Poste Italiane</a> e il numero verde 800 123 450 (da telefono fisso) e 199 123 450 (da cellulare).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Incentivi fiscali 2010: riduzioni per cucine ed elettrodomestici</title>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa e leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi e risparmio]]></category>
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		<description><![CDATA[Lo scorso 19 marzo 2010 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 87, attuato con il Decreto n. 40 del 6 aprile 2010, che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro in contributi per il sistema casa, la mobilità sostenibile, la sicurezza sul lavoro e l’efficienza energetica. Si tratta di una misura a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-610" href="http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/incentivi-fiscali-2010-riduzioni-per-cucine-ed-elettrodomestici/attachment/cucina1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-610" title="cucina1" src="http://www.casahelp.com/files/2010/05/cucina1.jpg" alt="" width="285" height="417" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Lo scorso 19 marzo 2010 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 87, attuato con il Decreto n. 40 del 6 aprile 2010, che prevede lo stanziamento di <strong>300 milioni di euro in contributi</strong> per il sistema casa, la <a title="Approfondisci su Pianeta.it" href="http://www.pianeta.it/trasporti/auto-e-motori/gli-incentivi-per-i-ciclomotori-sono-quasi-finiti/" target="_blank">mobilità sostenibile</a>, la sicurezza sul lavoro e l’efficienza energetica. Si tratta di una misura a sostegno dei <strong>consumi delle famiglie per i prodotti ad alta efficienza energetica</strong>, categoria che ha registrato un secco calo delle vendite a causa della crisi economica.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda il settore casa, oltre alla possibilità di detrarre il 55% delle spese di ristrutturazione per la riqualificazione energetica delle abitazioni, il decreto mette a disposizione <strong>110 milioni di euro</strong> per l’acquisto di <strong>cucine componibili </strong>ed <strong>elettrodomestici </strong>ad alta efficienza energetica.</p>
<p style="text-align: justify">La riduzione per le cucine componibili riguarda il <strong>10%</strong> del costo e può arrivare fino a un massimo di 1000 euro, mentre per gli elettrodomestici si parla di uno sconto del <strong>20%</strong>, fino a un massimo di 500 euro. I contributi sono già <strong>disponibili dal 15 aprile 2010</strong>, e sono <strong>limitati</strong>: verranno erogati fino al 31 dicembre 2010, ma si bloccheranno una volta raggiunta la somma massima destinata al settore (60 milioni di euro per le cucine e 50 per gli elettrodomestici).</p>
<p style="text-align: justify">Tutti i cittadini possono accedere agli incentivi: basta chiedere al rivenditore di <strong>applicare lo sconto al momento dell’acquisto</strong>; il rivenditore deve verificare la disponibilità dei contributi contattando il call center di Poste Italiane; se sono ancora disponibili fondi, sull’acquisto verrà applicato lo sconto. In un secondo momento, il rivenditore potrà recuperare la somma scontata rivolgendosi agli sportelli delle Poste, ricordandosi di presentare la <strong>certificazione di smaltimento</strong> della cucina o degli elettrodomestici sostituiti, che il cliente gli deve aver fornito in sede d&#8217;acquisto.</p>
<p style="text-align: justify">Per ottenere gli incentivi, ogni <strong>cucina</strong> acquistata deve essere completa di <strong>almeno due elettrodomestici</strong> ad alta efficienza, a scelta tra un forno classe A, una lavastoviglie AAA, un frigorifero A+ o A++, oppure un piano di cottura con FSD (Flame Supervision Device), cioè dotato di un sensore che blocca l’erogazione di gas se la fiamma si spegne.</p>
<p style="text-align: justify">Non saranno ammessi allo sconto tutti gli elettrodomestici di classi energetiche differenti, né i mobili della cucina che non siano predisposti per la <strong>raccolta differenziata</strong> o che non rispettino la <strong>normativa sull’emissione di aldeide formica</strong>, una sostanza nociva che può generarsi dai pannelli a base di legno. I nuovi mobili dovranno inoltre essere muniti della <strong>scheda prodotto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Gli <strong>elettrodomestici soggetti alla riduzione</strong> sono piani di cottura e forni elettrici (con un contributo massimo di 80 euro), stufe (100 euro), lavastoviglie (130 euro), scaldacqua a pompe di calore (400 euro) e cappe climatizzate (500 euro).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cosa prevede il Piano casa, regione per regione</title>
		<link>http://www.casahelp.com/normativa-e-leggi/cosa-prevede-il-piano-casa-regione-per-regione/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa e leggi]]></category>
		<category><![CDATA[ampliamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ampliamento cubatura abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bonus edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[Demolizioni e ricostruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Casa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto legge per l’ampliamento della cubatura delle abitazioni esistenti e la semplificazione delle procedure non è ancora stato emanato dal Governo anche se l’accordo Stato-regioni fissava il termine per lo scorso 10 aprile. Dodici regioni italiane, più la provincia di Bolzano, hanno allora approvato proprie regole adattando il bonus abitativo alle loro realtà specifiche.Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-445 aligncenter" title="Piano Casa" src="http://www.casahelp.com/files/2009/10/Piano-Casa.jpg" alt="Piano Casa" width="340" height="340" /></p>
<p style="text-align: justify">Il decreto legge per <strong>l’ampliamento della cubatura delle abitazioni </strong>esistenti e la semplificazione delle procedure non è ancora stato emanato dal Governo anche se l’accordo Stato-regioni fissava il termine per lo scorso 10 aprile. Dodici regioni italiane, più la provincia di Bolzano, hanno allora approvato proprie regole adattando il bonus abitativo alle loro realtà specifiche.Questo ha creato delle differenze tra le leggi regionali, emanate per consentire il<strong> rilancio dell’attività edilizia</strong> attraverso l’ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia, ed i relativi bonus. Ecco l’elenco delle regioni e quello che prevede il loro Piano Casa.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-444"></span><strong>Piano Casa Valle D&#8217;Aosta</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Incrementi volumetrici</strong>: massimo il 20% del volumi esistenti.<br />
<strong>Demolizioni e ricostruzioni:</strong> aumento fino al 35 per cento del volume esistente per gli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989. Si raggiunge il 45% in caso di programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni. Incrementi volumetrici non residenziale: 20% volume esistente.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Piemonte</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti</strong>: incremento del 20% del volume (massimo 200 metri cubi) su edifici mono e bifamiliari, o comunque non superiori a 1.000 metri cubi. Necessario ridurre del 40% il fabbisogno annuo di energia primaria di tutto l&#8217;edificio.<br />
<strong>Demolizioni e ricostruzioni</strong>: Bonus volumetrico del 25% se il progetto di ricostruzione raggiunge il valore energetico 1,5 secondo il protocollo Itaca. Il bonus diventa del 35% se si raggiunge il valore 2,5.<br />
<strong>Limiti</strong>: esclusi i centri storici. Sostituzione di edifici non residenziali solo con la &#8220;regia&#8221; comunale.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Lombardia</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Incrementi volumetrici</strong>: ampliamento fino al 20% , e comunque non superiore a 300 metri cubi, del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari o di edifici trifamiliari con volumetria fino a 1.000 metri cubi. 20% edifici per tipologie diverse da uni-bifamiliari massima volumetria 1.200 mc.<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione</strong>: edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Veneto</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamento:</strong> per le abitazioni ampliamento del 20% del volume esistente, compreso l’eventuale recupero dei sottotetti. Ulteriore 10% in caso di utilizzo tecnologie che prevedano l`uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kwh. Per gli immobili non residenziali (capannoni, negozi, magazzini, insediamenti turistici) l&#8217;ampliamento del 20 per cento della superficie coperta.<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione:</strong> +40%, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e a condizione che si utilizzino fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Emilia-Romagna</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti:</strong> del 20% sugli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, con una superficie massima di 350 metri quadri. L’incremento non può comunque superare i 70 metri quadrati e viene approvato a patto che siano rispettati i requisiti energetici regionali<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione</strong>: 35% superficie lorda che può salire al 50% in caso di abbattimento e delocalizzazione degli immobili incongrui.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Toscana</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Incrementi volumetrici</strong>: aumento del 20% della superficie (massimo 70 metri quadrati) su edifici fino a 350 metri quadrati. L&#8217;indice di prestazione energetica deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto al limite previsto per le nuove costruzioni dal 2010.<br />
<strong>Demolizioni e ricostruzioni:</strong> Incrementi del 35% della superficie, con l&#8217;indice di prestazione energetica inferiore del 50% al limite per le nuove costruzioni dal 2010.<br />
<strong>Limiti.</strong> Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei Comuni i cui regolamenti prevedono la possibilità di effettuare addizioni funzionali. Non può essere modificata la destinazione d&#8217;uso degli edifici. Vanno rispettate le distanze minime delle altezze massime dei fabbricati.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Umbria</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti</strong>: 20%edifici uni-bifamiliari o edifici aventi massimo 350 metri quadrati di superficie utile coperta (Suc) entro limite di 70 mq. Non residenziale: 20% solo su edifici situati nelle zone D a destinazione artigianale, industriale e per servizi.<br />
<strong>Demolizioni e ricostruzioni</strong>: l&#8217;incremento è al massimo fino al 25% della superficie utile coperta. Arriva però fino al 35% se gli edifici interessati sono almeno tre e sono ricompresi in un piano attuativo o programma urbanistico (art. 28 l.r. 11/2005). Non residenziale 20% come ampliamenti.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Marche</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti:</strong> immobili esistenti che non superano i mille metri cubi sono consentiti aumenti di cubatura fino al 20% , estendibili anche agli edifici non residenziali (ma non superiore a 400 mq)<br />
<strong>Demolizione</strong>: +35%. Non residenziale: + 35%.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Lazio</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti:</strong> 20% tipologie uni-plurifamiliari con volumetria max 1000 mc. Sui fabbricati a uso non residenziale per l’artigianato e la piccola industria fino a mille metri cubi è invece possibile effettuare aumenti di cubatura del 10%.<br />
Demolizioni e ricostruzioni: +35% edifici a prevalente (almeno 75%) destinazione residenziale purché non ubicati nelle zone C.<br />
Abruzzo. I privati potranno ampliare fino ad un massimo di 200 metri cubi, con un intervento minimo di 9 metri quadrati.<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione: </strong>i privati che abbattono le abitazioni possono ricostruzione fino a un massimo del 65% di cubatura in più solo se vengono utilizzate tecniche costruttive della bioedilizia o fonti di energia rinnovabili con incremento della classe energetica dell`edificio comunque non inferiore alla classe B.</p>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Piano Casa Basilicata</strong></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti:</strong> fino al 20% se di tipologia monofamiliare isolata con superficie fino a 200 mq oppure bifamiliare isolata o plurifamiliare con superficie fino a 400 mq, a patto che ciascuna unità immobiliare sia ampliata al massimo di 40 mq.<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione:</strong> +30% superficie esistente complessiva.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Puglia</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti</strong>: aumenti volumetrici fino al 20% per un massimo di 200 metri quadri sulle abitazioni mono, bi, tri e quadri-familiari nel rispetto di altezze massime e distanze consentite<br />
<strong>Demolizione e ricostruzione:</strong> residenziale (per almeno il 75%) + 35%.</p>
<h2 style="text-align: justify">Piano Casa Bolzano</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Ampliamenti</strong>: 200 mc su edifici di almeno 300 mc. L`abitazione ampliata non deve superare la superficie di 160 mq.</p>
<p style="text-align: justify">Mancano all’appello: <strong>Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige</strong></p>
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