Pubblicato in: Acquisto e affitto

Rogito e pagamenti 'in nero'

di Alessia 1 ottobre 2007

Il rogito è il documento finale di una compravendita, è l’atto formale in cui si sancisce l’avvenuto passaggio di proprietà. All’interno del rogito sono riportati tutti i dati identificativi dell’unità immobiliare. Come è ben noto, tale documento viene steso da un notaio, scelto dall’acquirente, che provvede alla registrazione e alle incombenze che la legge italiana prevede. Il notaio, inoltre, provvede al pagamento delle tasse sull’atto che verranno poi integralmente rimborsate dall’acquirente. All’atto del rogito deve essere corrisposto il totale prezzo dell’immobile oppure, nel caso non sia possibile pagare subito e sia necessaria una dilazione, deve essere attivato un mutuo con un istituto di credito.
Per la legge italiana è obbligatorio riportare nell’atto l’importo dovuto all’agenzia immobiliare e le modalità di pagamento concordate. Diventa difficile quindi poter ricorrere a pagamenti ‘in nero’, dal momento in cui deve essere riportata anche la partita IVA dell’intermediario. Dichiarare un imponibile pari o di poco superiore al valore catastale – come sottolinea ‘Il Sole 24ore’ – mette il contribuente al riparo dall’azione di accertamento di valore ma non dalla sanzione per occultamento di corrispettivo. Nel caso in cui, infatti, venga accertato dal Fisco che il valore trasferito è maggiore del prezzo dichiarato e, quindi, di fatto, il corrispettivo convenuto viene occultato, oltre al pagamento della maggiore imposta dovuta sulla differenza tra il prezzo reale e quello dichiarato nell’atto, viene applicata una sanzione fiscale dal 200 al 400% dell’imposta dovuta sulla differenza. E questo anche se il prezzo dichiarato è pari o superiore ai parametri catastali. Ma non è finita qui. In caso di occultazione lo Stato ha privilegio sugli immobili oggetto di compravendita (articolo 2772, Codice civile), con la conseguenza che gli immobili possono essere espropriati, a soddisfacimento di questo credito d’imposta, anche nei confronti del terzo acquirente. Buona norma è quindi non accettare compromessi di questo tipo che consentono un risparmio immediato ma mettono l’acquirente in condizione di subire gravi danni e pesanti sanzioni. Inoltre, è consigliabile sempre farsi rilasciare delle ricevute per ognuna delle somme versate, siano essi in acconto o a saldo, facendo bene attenzione a come le somme vengono qualificate (acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale). E’ altamente sconsigliato, poi, fare assegni in bianco o senza data.

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